I genitori, assistiti dall’avvocato Andrea Ingiulla, chiedono l’annullamento dell’ordinanza per diverse violazioni dell’ordinamento, eccesso di potere, lesione del diritto allo studio dei disabili
La notizia era nell’aria da giorni. Adesso giunge l’ufficialità. Un gruppo di genitori dell’Istituto comprensivo “Antonio Bruno” di Biancavilla, ricorre al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, contro l’ordinanza del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno (leggi l’ordinanza) che impone l’alternanza mattina-pomeriggio tra gli istituti “Antonio Bruno” e “Luigi Sturzo” a partire dal prossimo 4 marzo. In pratica, da questa data, gli studenti della “Bruno” sostituiranno i parigrado della “Sturzo” nelle lezioni pomeridiane. La vicenda è quella nota del turnover fra le due scuole medie nell’esecuzione dei turni pomeridiani, dopo il terremoto del 6 ottobre 2018 che ha reso inagibile i locali della “Sturzo”, costringendo gli alunni a svolgere i doppi turni nel plesso di viale dei Fiori della “Bruno”.
INTERVISTA AL SINDACO ANTONIO BONANNO CHE SPIEGA A YVII24 L’ORDINANZA
Nel ricorso al Tar, i genitori, assistiti dall’avvocato Andrea Ingiulla, chiedono l’annullamento dell’ordinanza per diversi motivi: violazione del testo Unico degli Enti Locali; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti; violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico; lesione del diritto allo studio degli alunni disabili. Inoltre, nel ricorso sono pure indicati i locali di altre scuole che l’amministrazione avrebbe potuto reperire per consentire i turni mattutini agli studenti della “Sturzo”.
Di seguito l’istanza al Tar.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA
RICORSO
dei sigg.ri
(SI OMETTONO I NOMI)
rappresentati e difesi dall’Avv.Andrea Ingiulla
CONTRO
Il Sindaco del Comune di Biancavilla, nella qualità di Ufficiale di Governo, Il Comune di Biancavilla, in persona del legale rappresentante pro tempore,
E NEI CONFRONTI
della Scuola Media Statale “Luigi Sturzo” di Biancavilla, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Bruno” di Biancavilla, in persona del legale rappresentante pro tempore, 14 del Secondo Circolo Didattico di Biancavilla, in persona del legale rappresentante pro tempore, del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale per il Governo della provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n.10 del 08.02.2019 adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.267/00, con la quale il Sindaco di Biancavilla ha ordinato “di modificare l’Ordinanza n.103 del 22/10/2018, al fine di consentire alla Scuola Media “L.Sturzo” l’utilizzo dei locali dell’Istituto Comprensivo “A.Bruno” e del II Circolo Didattico – sede di viale dei Mandorli nelle ore antimeridiane a decorrere dal 04/03/2019 e fino alla fine del corrente anno scolastico, per un numero di aule corrispondente a quello delle effettive classi”; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi eventuali atti allo stato sconosciuti dai ricorrenti, in relazione ai quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti.
Si premette in
FATTO
I ricorrenti sono (ad eccezione di qualche dipendente) tutti genitori di alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “A.Bruno” ed il Secondo Circolo Didattico di Biancavilla. I genitori che stanno agendo in giudizio, per ovvie ragioni di contenimento degli scritti difensivi, sono soltanto una parte, sia pure consistente, dell’intera popolazione scolastica che frequenta le due scuole sopra citate, 15 composta in totale da oltre 800 alunni, ricompresi nella fascia di età da 3 a 13 anni. In particolare, l’Istituto Comprensivo “A.Bruno” vanta una popolazione scolastica di n.634 alunni, compresi tra una fascia di età da 3 a 13 anni; mentre il Secondo Circolo Didattico, considerando soltanto le classi ubicate nei locali di via dei Mandorli, vanta una popolazione di circa n.180 alunni, compresi tra una fascia di età da 6 a 10 anni.
Le due scuole sono ubicate presso locali di proprietà comunale, siti in Biancavilla, viale dei Fiori angolo via dei Mandorli, sin dal 6.11.1999, da quando cioè il Sindaco pro tempore di Biancavilla concesse l’utilizzo della scuola di nuova costruzione all’allora Scuola Media Statale “A.Bruno”. Prima di illustrare i motivi che hanno indotto gli odierni ricorrenti ad adire codesto Ill.mo TAR, occorre fare una breve ricostruzione della vicenda che ha portato all’adozione dell’ordinanza impugnata e quindi alla proposizione del presente ricorso.
Nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2018, il Comune di Biancavilla, come altri comuni limitrofi, è stato interessato da un sisma di media intensità, che ha arrecato qualche lesione alle strutture degli edifici sia pubblici che privati. In conseguenza di tali danni, vista l’inagibilità dei relativi locali, il Sindaco di Biancavilla, con ordinanza n.62 del 07.10.2018, dispose la chiusura, tra gli altri, del plesso scolastico che ospitava la Scuola Media Statale “L.Sturzo”, sito in Biancavilla nella via Cristoforo Colombo. Dopo alcune settimane di sospensione dell’attività didattica, con ordinanza n.103 del 22.10.2018, il Sindaco dispose che gli alunni della Scuola Media 16 “L.Sturzo” venissero trasferiti presso i locali utilizzati dall’Istituto Comprensivo “A.Bruno” e dal Secondo Circolo Didattico, in modo che vi potessero svolgere le lezioni in orario pomeridiano, ovverossia dalle ore 14 alle ore 19. Da tale data, quindi, i locali di viale dei Fiori angolo via dei Mandorli sono stati utilizzati contemporaneamente da tre scuole: l’Istituto comprensivo Bruno ed il Secondo Circolo Didattico durante le ore antimeridiane, la Scuola Media Sturzo durante le ore pomeridiane.
Tale stato di cose, protrattosi per circa tre mesi nella totale inerzia ed incapacità del Comune di Biancavilla di trovare soluzioni alternative che potessero evitare a tutta la popolazione scolastica il sacrificio dei doppi turni, ha giustamente ingenerato uno stato di malcontento nelle famiglie degli alunni frequentanti la scuola media Sturzo, le quali sollecitavano le istituzioni comunali a trovare una soluzione che potesse porre fine a tale stato di disagio. Sollecitato da tali pressioni, in data 03.01.2019, il Sindaco di Biancavilla promosse un incontro tra i dirigenti delle tre scuole interessate, nel corso del quale venne, per la prima volta, prospettata l’ipotesi di operare una turnazione dell’orario delle lezioni a partire dalla data del 04.03.2019.
I dirigenti presenti all’incontro, certamente colti alla sprovvista e comunque non in grado di assumere impegni che competevano ad altri organi delle rispettive istituzioni scolastiche, si impegnarono quindi a convocare i Consigli d’Istituto delle rispettive scuole entro tempi ristretti, in modo da sottoporre loro l’ipotesi di turnazione che era stata prospettata dall’amministrazione comunale. 17 Il Consiglio d’Istituto della Scuola Media Sturzo, convocato nella data del 08.01.2019, respinse l’ipotesi di cui sopra, proponendo di anticipare la turnazione in orario antimeridiano delle lezioni a partire dall’1.2.2019.
Il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Bruno, appositamente convocato nelle date del 16.01.2019 e del 18.01.2019, preso atto del rifiuto espresso dalla scuola Sturzo e tenuto conto dell’esigenza manifestata dal dirigente scolastico di quest’ultima di avere a disposizione almeno 18 classi per lo svolgimento delle lezioni in orario antimeridiano, si dichiarò disponibile a dividere i locali in atto utilizzati dagli studenti della Bruno, cedendo alla Sturzo in totale n.13 classi, e quindi a riorganizzare la propria attività didattica in modo da consentire la convivenza tra entrambe le scuole (si vedano i verbali del CdI n.176 del 16.01.2019 e n.177 del 18.01.2019).
Analoga disponibilità venne manifestata dal Consiglio d’Istituto del Secondo Circolo Didattico, il quale si dichiarò disponibile a cedere alla Sturzo n.3 classi, che, sommate a quelle messe a disposizione dalla Bruno, le avrebbero consentito di avere una disponibilità complessiva di n.16 classi sulle 18 ritenute necessarie. La superiore proposta venne accolta con favore da parte dell’amministrazione comunale e dallo stesso Sindaco di Biancavilla, il quale, in occasione di numerose dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, manifestò la propria soddisfazione per il lavoro svolto “…assieme ai dirigenti scolastici, affinché sui doppi turni si potesse giungere ad una soluzione condivisa e condivisibile…”, dichiarando espressamente che “Oggi pomeriggio il consiglio della “Bruno” ha deliberato positivamente in merito all’utilizzo di ulteriori classi al fine di garantire alla “Sturzo” 18 una turnazione che possa partire già dal prossimo 4 febbraio.
Anche il Secondo Circolo didattico si è reso disponibile a garantire alla “Sturzo” una parte delle sue aule. Spetta, quindi, adesso alla “Sturzo” accogliere o meno la proposta…” (si veda l’articolo pubblicato sul sito dell’emittente televisiva locale Yvii24.it, in data 18.01.2019, a firma del giornalista Pietro Nicosia). Quando ormai la soluzione, a detta di tutti, sembrava a portata di mano, inopinatamente, dal Consiglio d’Istituto della Sturzo non pervenne alcuna risposta alla proposta di ripartire le aule tra le tre scuole interessate (si veda l’articolo pubblicato sul sito dell’emittente televisiva locale Yvii24.it, in data 30.01.2019, a firma del giornalista Pietro Nicosia).
Nel perdurare del silenzio di quest’ultimo e delle istituzioni comunali, improvvisamente, con l’ordinanza in questa sede impugnata, il Sindaco di Biancavilla, intendendo avvalersi del potere extra ordinem riconosciutogli dall’art.54 del T.U.E.L. (D.Lgs.267/00) ed agendo in funzione di Ufficiale di Governo, ha ordinato che, a partire dal prossimo 4 marzo 2019, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bruno e del Secondo Circolo didattico debbano svolgere le lezioni in orario pomeridiano, operando così la turnazione con gli alunni della scuola media Sturzo.
Tutti gli odierni ricorrenti, nella qualità di genitori di alunni che si vedrebbero costretti a frequentare le lezioni in orario pomeridiano fino alla fine dell’anno scolastico, sono ovviamente titolari di un interesse concreto, immediato e diretto, alla impugnazione dell’ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Biancavilla, la quale, come si dirà più ampiamente nel prosieguo, incide pesantemente ed in modo pregiudizievole sulla loro vita quotidiana e sul percorso scolastico fino ad oggi intrapreso, che verrà inevitabilmente precluso in alcuni aspetti fondamentali, proprio a causa dello stravolgimento dell’attività didattica, perpetrato con il provvedimento in oggetto.
Essi, pertanto, si vedono costretti ad impugnare l’ordinanza sindacale, così come tutti gli atti presupposti, chiedendo che venga annullata per i seguenti motivi di
DIRITTO
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.54 DEL T.U.E.L.. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE. NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO.
In via preliminare, va evidenziato che l’ordinanza sindacale impugnata è inficiata da gravi vizi sostanziali e procedurali, che ne determinano la sua illegittimità e/o addirittura la nullità.
Ed invero, il Sindaco di Biancavilla ha inteso avvalersi del potere di adottare, nella qualità di Ufficiale di Governo, i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall’art.54 del T.U.E.L., al fine di tutelare l’incolumità pubblica. Nell’ordinanza impugnata, infatti, egli ha testualmente affermato che: “Tenuto conto che in data 14/01/2019 si è svolta una manifestazione non autorizzata né preannunciata da parte di centinaia di alunni e famiglie 20 della Scuola L.Sturzo presso i locali della Casa Comunale che, con l’assunzione di comportamenti non consoni, ha determinato problemi di ordine pubblico; Accertato il sorgere di rilevanti contrasti fra gli alunni e le famiglie delle Istituzioni scolastiche coinvolte che potrebbero sfociare in azioni contrarie alla convivenza e all’ordine pubblico; …. …. …. Tenuto conto dell’urgenza di individuare una risoluzione alla problematica de qua in vista di ulteriori e potenziali manifestazioni, occupazioni scioperi che determinerebbero rischi a persone e cose; …. …. …. Visto l’art.54 del D.lgs. n.267/00 ORDINA di modificare l’ordinanza n.103 del 22/10/2018, al fine di consentire alla Scuola Media “L.Sturzo” l’utilizzo dei locali dell’Istituto Comprensivo “A.Bruno” e del II Circolo Didattico – sede di Via dei Mandorli nelle ore antimeridiane a decorrere dal 4/03/2019 e fino alla fine del corrente anno scolastico, per un numero di aule corrispondente a quello delle effettive classi … “ (si veda l’ordinanza).
Sia per le motivazioni riportate nel preambolo, che per l’espresso richiamo fatto all’art.54 del TUEL, non vi è dubbio, quindi, che il Sindaco di Biancavilla abbia inteso fare ricorso al potere extra ordinem contemplato dalla norma sopra citata, motivandolo con il fatto di agire a tutela della pubblica incolumità. Nel caso di specie, però, non ricorrono in alcun modo i presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio di detto potere, essendo del tutto evidente, al contrario, che il Sindaco abbia agito nella veste di Ufficiale di Governo in assenza totale dei presupposti di legge, tanto da potersi ritenere che egli abbia agito in assoluto difetto di attribuzione, con la conseguente nullità dell’ordinanza adottata, ai sensi di quanto disposto dall’art.21 septies della l.n.241/90.
A tale proposito, si ricorda che l’art.54, comma 4, del TUEL prevede espressamente che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.
Il successivo comma 4 bis dispone, inoltre, che “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”.
La granitica giurisprudenza formatasi in ordine all’interpretazione della norma di cui sopra, è ferma nell’affermare che “…l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (ex multis TAR Campania, sez.5, n.451/2019; TAR Lazio, sez.2 bis, n.1482/2019; TAR Calabria, sez.2, n.221/2019; Cons.Stato, sez.5, n.3369/2016; giurisprudenza costante).
Anche in sede di interpretazione burocratica è stato ribadito che l’art.54 del TUEL costituisce norma di stretta interpretazione e che, ai sensi di quanto disposto dall’art.1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, per incolumità pubblica deve intendersi l’integrità fisica della popolazione, la quale sola, ove messa a rischio, potrebbe giustificare l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco, quale Ufficiale di Governo. È stato specificato, inoltre, che in ogni caso detti provvedimenti “debbono essere preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione” (si veda, ad esempio, la circolare emanata dal Prefetto di Pavia in data 10.07.2015, in merito alla corretta applicazione della norma de qua). Ebbene, nella vicenda in esame, secondo l’assunto del Sindaco di Biancavilla, il pericolo per la pubblica incolumità sarebbe dato dal timore che si possa ripetere la “manifestazione non autorizzata né preannunciata da parte di centinaia di alunni e famiglie della Scuola L.Sturzo presso i locali della Casa Comunale che, con l’assunzione di comportamenti non consoni, ha determinato problemi di ordine pubblico” (si veda l’ordinanza).
Pur con il dovuto rispetto, la motivazione addotta appare francamente ridicola ed inconsistente. Al riguardo, ci si permette di evidenziare che la manifestazione tenutasi il 14.01.2019 non è stata di certo una “sommossa violenta” o un episodio di “guerriglia urbana” perpetrato da frange di “black block” o di “gilet gialli”, ma un corteo pacifico di protesta, che ha visto la partecipazione di bambini delle scuole medie e delle relative mamme, i quali giustamente chiedevano alle istituzioni comunali di trovare una soluzione per risolvere il problema dei doppi turni. Il corteo si è concluso al palazzo comunale con un incontro avuto con l’assessora alla pubblica istruzione, la quale ha rassicurato gli studenti sul fatto che l’amministrazione comunale fosse impegnata a ricercare una ipotesi di soluzione condivisa, tra cui quella di potere “…giungere anche all’attribuzione di proprietà congiunta della scuola di viale dei Fiori alla “Bruno” e alla “Sturzo”, lasciando alle due dirigenti il compito di organizzare la didattica…”.
La stessa assessora all’istruzione, appositamente intervistata, non ha affatto lamentato il carattere violento della manifestazione di protesta indetta dagli studenti, ma ha espressamente dichiarato: “Non condivido lo sciopero di oggi perché sulla turnazione si dovrà ancora esprimere il Consiglio d’Istituto della “Bruno” che si riunirà mercoledì 16. In caso di parere contrario l’amministrazione prenderà una posizione che non riguarderà l’organizzazione didattica” (si veda l’articolo pubblicato sul sito dell’emittente televisiva locale Yvii24.it, in data 30.01.2019, a firma del giornalista Pietro Nicosia). Come ben si vede, quindi, nessun “problema di ordine pubblico” si è verificato a causa della manifestazione tenutasi il giorno 14.01.2019, né tantomeno gli studenti hanno assunto “comportamenti non consoni” che abbiano potuto fare temere per la pubblica incolumità, contrariamente a quanto affermato nel preambolo dell’ordinanza impugnata.
Appare evidente, al contrario, che la manifestazione è stata presa a pretesto per tentare di giustificare (non riuscendovi) la presunta esigenza di tutela della pubblica incolumità e quindi il ricorso al potere di ordinanza extra ordinem, paventando gravi rischi per l’integrità fisica della popolazione, nella realtà assolutamente inesistenti. Con questo stratagemma, il Sindaco ha pensato di potere utilizzare il potere di ordinanza riconosciutogli dall’art.54 del TUEL per fini assolutamente diversi da quelli contemplati dalla norma, come peraltro confermato dalle stesse dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, sia dal Sindaco che dall’assessora all’istruzione.
Questi, infatti, hanno espressamente dichiarato che la turnazione forzosa dell’orario delle lezioni era motivata dall’esigenza di garantire “l’equità” tra gli studenti delle tre scuole coinvolte e non per motivi di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità; da qui lo sviamento di potere (si veda l’articolo pubblicato sul giornale online “BiancavillaOggi” del 20.02.2019, e l’articolo pubblicato sul giornale online Yvii24.it del 09.02.2019). Ne consegue la nullità per difetto assoluto di attribuzione e/o comunque l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, sia per l’insussistenza dei presupposti normativamente richiesti dall’art.54 del TUEL che per l’assoluta carenza di motivazione. Da ultimo, si evidenzia ancora che il provvedimento contingibile ed urgente, prima di essere adottato, avrebbe dovuto essere preventivamente comunicato al Prefetto di Catania, anche al fine della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione (si veda art.54, comma 4).
Nel caso di specie, nel preambolo dell’ordinanza impugnata è dato leggere che il Sindaco di Biancavilla avrebbe “Sentiti in merito la Prefettura di Catania, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ambito territoriale per la Provincia di Catania” (si veda l’ordinanza). Francamente non riusciamo a comprendere il significato di tale criptica affermazione; in particolare non è dato capire se, così come previsto dalla legge, il Sindaco abbia preventivamente comunicato l’ordinanza al Prefetto prima di adottarla o se invece si sia limitato a chiedere consiglio a qualche funzionario degli enti sopra citati. Di certo, se non vi è prova che l’ordinanza sia stata preventivamente comunicata, la stessa risulterebbe inficiata da una grave violazione procedurale che ne determina in ogni caso la sua illegittimità.
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.54 DEL T.U.E.L. SOTTO ULTERIORE PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA’.
Senza recesso da quanto sopra evidenziato, va comunque osservato che il potere sindacale ex art.54 del TUEL trova fondamento e limite nella contingibilità e nell’urgenza; caratteri declinati compiutamente dalla giurisprudenza che li ha individuati nell’assenza di strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dei poteri locali a fronte di un fatto imprevisto ed imprevedibile che si manifesta in un arco di tempo limitato e nell’impossibilità di procrastinare l’intervento riparatore, la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell’azione amministrativa (in tal senso Cons.Stato sez.IV, 13.10.2003 n.6169; ecc.).
Ai fini della legittimità del provvedimento contingibile ed urgente emanato in forza della sopra richiamata, occorre valutare ex ante, con approfondita istruttoria, l’adeguatezza delle misure da adottare all’obiettivo da perseguire e la loro proporzionalità, in quanto non devono essere eccedenti e ingiustificatamente restrittive delle posizioni giuridiche dei destinatari, le quali devono essere sacrificate nella minore misura possibile (vedasi Cons.Stato sez.V, 21.02.2017 n.774). Nel caso di specie, l’ordinanza adottata dal Sindaco di Biancavilla non rispetta alcuno dei criteri sopra indicati, per cui è da ritenersi sicuramente illegittima. Ed invero, sebbene l’evento sismico che ha determinato la chiusura dei locali del plesso scolastico della Scuola Media “L.Sturzo” si sia verificato agli inizi del mese di ottobre, l’amministrazione comunale di Biancavilla nelle more non si è in alcun modo prodigata per mettere in sicurezza l’edificio o per reperire altri locali idonei ad ospitare la relativa popolazione scolastica, ma si è limitata solo ad adottare l’ordinanza n.103 del 22.10.2018, con la quale ha disposto che gli alunni di detta scuola fossero ospitati nelle ore pomeridiane presso i locali già occupati dalle altre due scuole, creando così inevitabilmente la necessità di fare il doppio turno.
Nonostante da più parti venisse sollecitata la necessità di un intervento tempestivo di messa in sicurezza dei locali della Sturzo o di reperimento di altri locali, anche mediante l’utilizzo di fondi comunali, l’amministrazione non si è attivata in tal senso, ma ha preferito seguire la strada di invocare l’aiuto del Governo nazionale per ottenere lo stanziamento di fondi che servissero all’esecuzione dei lavori; stanziamento che in effetti è avvenuto alla fine del mese di gennaio e che per la scuola Sturzo si aggira intorno a € 300.000,00 (si veda al riguardo l’articolo di stampa pubblicato sul giornale online BiancavillaOggi del 18.01.2019). Il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale, però, richiede ovviamente tempi lunghi, se si considera che allo stato non è nemmeno stato redatto il progetto esecutivo delle opere da realizzare, per cui non è nemmeno possibile indire la relativa gara d’appalto.
Pur non volendo apparire pessimisti, non riteniamo probabile che entro l’inizio del prossimo anno scolastico possano essere ultimati i lavori e quindi riconsegnati i locali alla scuola Sturzo, in modo che vi si possa svolgere regolarmente l’attività didattica. Ebbene, a fronte di tale stato di cose, appare del tutto evidente che la scelta intrapresa dal Sindaco di costringere le tre scuole interessate a turnare l’orario delle lezioni, non risolve affatto il problema dei doppi turni ma lo ribalta sull’altra metà di popolazione scolastica biancavillese, che peraltro già sino ad oggi ha dovuto modificare l’attività didattica programmata all’inizio dell’anno scolastico (anticipo dell’inizio delle lezioni alle ore 7,50 per consentire agli alunni della Sturzo di anticipare l’orario di uscita serale; impossibilità di pieno utilizzo dei locali per attività extrascolastiche).
Ben consapevole di ciò, la stessa amministrazione comunale aveva in un primo tempo sollecitato e condiviso la soluzione prospettata dai Consigli d’Istituto del comprensivo Bruno e del Secondo Circolo Didattico di Biancavilla, i quali avevano proposto di suddividere i locali comunali tra le tre scuole interessate, riuscendo a reperire n.16 aule da mettere a disposizione degli alunni della scuola media Sturzo, a fronte delle 18 ritenute necessarie per potere svolgere le lezioni in orario antimeridiano (si veda l’articolo pubblicato sul sito dell’emittente televisiva locale Yvii24.it, in data 18.01.2019, a firma del giornalista Pietro Nicosia). Il reperimento delle altre 2 aule mancanti (o anche eventualmente in numero maggiore) sarebbe stato di certo agevole, se solo si considera che all’interno del territorio comunale vi sono numerosi altri edifici, di proprietà sia pubblica che privata, sicuramente idonei allo scopo in quanto non hanno riportato danni dall’evento sismico.
A tale proposito, si consideri che proprio nelle immediate vicinanze del plesso scolastico Sturzo, nel raggio di appena centro metri lineari, vi sono ubicati due edifici, attualmente occupati da altrettante istituzioni scolastiche, e segnatamente il Liceo delle Scienze Umane Statale “M.Rapisardi” di Paternò (adiacente all’edificio della Sturzo) e l’Istituto Tecnico Teconologico “M.Rapisardi” di Paternò – sezione distaccata di Biancavilla (sito ad appena 100 metri). Ed ancora, nell’ambito del territorio comunale, ricadono: a) i locali adiacenti il Convento dei frati minori “San Francesco”, che fino a qualche anno addietro ospitavano l’I.P.S.I.A. statale “Efesto” – sezione distaccata di Biancavilla dell’I.I.S. “F.Redi” di Paternò, e che oggi sono totalmente vuoti; b) i locali di proprietà dell’Istituto salesiano Maria Ausiliatrice di Biancavilla, siti in via F.Turati, oggi totalmente vuoti; c) i locali di proprietà comunale siti in via Brunelleschi (ufficio tecnico) che fino a qualche tempo addietro ospitavano gli uffici della polizia municipale, oggi totalmente vuoti; d) i locali dell’oratorio della Parrocchia “Sacro Cuore” di Biancavilla, siti in via C.Colombo, il cui parroco aveva manifestato la disponibilità a concederli in uso al comune (si veda in proposito la planimetria che si allega).
Appare del tutto inutile sottolineare che, qualora i proprietari privati degli edifici di cui sopra avessero eventualmente opposto il loro rifiuto alla concessione delle aule, il Sindaco avrebbe potuto disporne la requisizione per fronteggiare la necessità di reperire appositi spazi. Come ben si vede, quindi, l’amministrazione comunale aveva a sua disposizione ampi margini di manovra per risolvere, in modo definitivo e soddisfacente per tutte le parti in causa, il problema della carenza di aule ove potere accogliere gli alunni della scuola Sturzo. In sostanza, piuttosto che scatenare una “guerra tra poveri” tra l’intera popolazione scolastica biancavillese, tesa ad accaparrarsi l’unico edificio preso in considerazione dall’amministrazione comunale, quest’ultima avrebbe dovuto concretamente attivarsi per trovare una soluzione che potesse consentire a tutti i bambini di potere frequentare la scuola in modo naturale e confacente alla loro età, cioè in orario antimeridiano.
Tale obiettivo avrebbe potuto essere agevolmente raggiunto utilizzando gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento giuridico, senza necessità di ricorrere all’esercizio del potere extra ordinem, motivato con la fictio iuris della tutela della pubblica incolumità. L’ordinanza impugnata, invece, va esattamente nella direzione opposta ed anzi costituisce un pericoloso precedente, poiché, pretendendo risolvere il problema dei doppi turni con la forzosa turnazione oraria tra le tre scuole, finirebbe con l’imporre i medesimi gravosi sacrifici a tutti gli studenti biancavillesi anche per il prossimo anno scolastico, vista la probabile mancata ristrutturazione dei locali della Sturzo entro il mese di agosto 31 2019, in tempo utile cioè per consentire il regolare avvio del nuovo anno scolastico.
Per inciso, l’operato dell’amministrazione comunale non sortirebbe affatto l’effetto di fare cessare il malcontento che oggi lamenta, giustamente, parte della popolazione studentesca biancavillese, sino ad oggi costretta a frequentare la scuola in orario pomeridiano, in quanto estenderebbe i gravosi sacrifici e quindi il malcontento alla restante parte, composta da circa 600 alunni e dalle rispettive famiglie. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, che risulta anche essere palesemente contraddittorio e sproporzionato rispetto all’obiettivo che si è inteso perseguire.
3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO. LESIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA’. VIOLAZIONE DELL’ART.3 COMMA 2 COST.. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE. CONTRADDITTORIETA’.
In via gradata, va ancora osservato che l’ordinanza sindacale impugnata si pone in violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico e lede, in modo grave, diversi diritti costituzionalmente riconosciuti. In primo luogo si evidenzia, infatti, che l’istituto comprensivo Bruno annovera, tra i suoi studenti, 30 alunni portatori di disabilità, frequentanti la scuola primaria (da 6 a 10 anni) e la secondaria (da 10 a 13 anni), come si evince dal prospetto riepilogativo che si deposita. La turnazione delle lezioni in orario pomeridiano, comporta che alcuni alunni disabili non potrebbero più frequentare le lezioni, in quanto si 32 sottopongono a trattamenti terapeutici proprio durante le ore pomeridiane, sicchè diventerebbe impossibile conciliare i due impegni. In ogni caso, anche per la rimanente parte si avrebbe una destabilizzazione della loro normale vita quotidiana, caratterizzata sino ad oggi da scansioni temporali precise e già assimilate, la cui variazione comporterebbe di certo gravi problemi di adattamento. Si ricorda, innanzitutto a noi stessi, che il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente (in primis la l.n.104/92), attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti locali ed il Servizio Sanitario Nazionale.
La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità, e quindi rendere effettivo il principio di uguaglianza sostanziale consacrato nell’art.3 comma 2 della Costituzione. L’ordinanza sindacale impugnata, nella parte in cui impedisce a ben 30 bambini disabili di partecipare pienamente alla vita scolastica, viola certamente il principio costituzionale sopra ricordato. Si consideri, ancora, che il nostro ordinamento giuridico si fonda sul principio di riparto di competenze tra i diversi soggetti ed organismi pubblici in cui si articola la Repubblica (art.114 Cost.), riservando alle 33 singole istituzioni scolastiche la piena ed esclusiva competenza in ordine alle modalità organizzative dell’attività didattica e dell’offerta formativa erogata in favore dei propri studenti.
Com’è noto, a partire dalla l.n.59/1997, alle istituzioni scolastiche è stata riconosciuta personalità giuridica ed autonomia; con apposito regolamento (DPR 275/99) sono state definite le forme ed i contenuti dell’autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche, prevedendo in particolare: a) l’autonomia didattica, ovverosia le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni; b) l’autonomia organizzativa, cioè le istituzioni scolastiche adottano modalità organizzative che siano espressione di libertà progettuale e siano coerenti con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studi; c) l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, cioè le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali; d) l’autonomia amministrativa e di gestione, cioè esse provvedono all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni, alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera, secondo le regole di contabilità dello Stato.
In sintesi, i principi generali dell’ordinamento riservano esclusivamente alle singole istituzioni scolastiche il compito di organizzare i tempi e le modalità di svolgimento dell’insegnamento e dell’attività, senza alcuna interferenza da parte degli enti locali (comune e province), i quali, sebbene siano proprietari degli immobili concessi in uso alle scuole, non possono in alcun modo interferire e/o peggio ledere l’autonomia didattica di queste ultime. L’aspetto paradossale di tutta questa vicenda è che il Comune di Biancavilla sembrava essere ben consapevole di ciò, tanto è vero che lo stesso Sindaco e l’assessore al ramo avevano espressamente dichiarato agli organi di stampa che “il cambio di programmazione dei turni non è di competenza del Sindaco” e che l’intervento dell’amministrazione non avrebbe mai riguardato “l’organizzazione didattica” delle scuole interessate alla querelle (si veda in proposito l’articolo apparso sul sito del giornale online Yvii24.it, in data 11.02.2019).
Stranamente, ed in modo del tutto contraddittorio, l’ordinanza sindacale impugnata ha invece stravolto l’organizzazione oraria della scuola Bruno e del Secondo Circolo Didattico di Biancavilla, violando in tal modo il principio di autonomia didattica sopra ricordato. Da ciò ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, anche sotto tale ulteriore profilo.
DOMANDA DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI DOMANDA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA
Da ultimo, non ci si può esimere dal fare rilevare il danno grave ed irreparabile che il provvedimento impugnato potrebbe arrecare ai ricorrenti. Si è già detto, invero, che la turnazione forzosa dell’orario delle lezioni, disposta a far data dal prossimo 4 marzo 2019, renderebbe impossibile la partecipazione di alcuni alunni disabili alle lezioni ed alle attività didattiche, 35 ed estremamente gravoso per la restante parte per i motivi sopra esposti, con il conseguente grave ed irreparabile danno al loro diritto all’inclusione.
In aggiunta a quanto sopra, si consideri che l’Istituto comprensivo Bruno, sin dall’avvio del presente anno scolastico, aveva programmato una serie di progetti P.O.N., regolarmente autorizzati e finanziati dalle competenti autorità scolastiche nazionali e comunitarie per un importo complessivo di circa € 200.000,00, al fine di incrementare l’attività didattica e l’offerta formativa rivolta ai propri alunni (si veda il prospetto riepilogativo che si deposita). Alcuni di questi progetti sono già in fase di svolgimento, ovviamente durante l’orario extrascolastico e quindi pomeridiano, mentre altri erano in procinto di essere avviati nel corso delle prossime settimane.
Lo stravolgimento subito ad opera dell’ordinanza impugnata, costringerebbe la scuola Bruno a non potere più realizzare i progetti, con danni gravi ed irreparabili, sia per l’istituzione scolastica sotto il profilo strettamente patrimoniale, che per gli alunni, i quali si vedrebbero privati ingiustamente di una serie di attività extracurricolari che avrebbero arricchito il loro bagaglio culturale e la loro formazione personale. Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, si consideri che gli studenti della Bruno, soprattutto i più piccoli che frequentano la scuola primaria (età da 6 a 10 anni), subirebbero un gravissimo pregiudizio derivante dal fatto di dovere stravolgere le loro abitudini di vita quotidiana ed in particolare di ritrovarsi costretti a frequentare le lezioni in orario serale durante il periodo invernale.
Con questo non si vuole affatto dire che il sacrificio debba essere imposto soltanto agli studenti della Sturzo, ma viceversa che era ed è dovere dell’amministrazione comunale prodigarsi, con tutti i mezzi previsti dall’ordinamento giuridico, affinchè il problema dei doppi turni venga definitivamente eliminato per tutta la popolazione scolastica biancavillese. Si chiede, pertanto, che Ill.mo TAR adito sospenda interinalmente gli effetti degli atti impugnati e, se del caso, attraverso un’ordinanza propulsiva, ordini all’amministrazione comunale di attivarsi al fine di perseguire le possibili soluzioni alternative indicate dai ricorrenti, in modo da risolvere il problema dei doppi turni in modo meno gravoso per tutti gli studenti e le famiglie biancavillesi.
Nelle more della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, tenuto conto che gli effetti dell’ordinanza sono previsti a partire dal prossimo 4 marzo 2019 e che quindi non vi sono i tempi tecnici per la fissazione della relativa camera di consiglio, si chiede che l’Ill.mo Presidente del TAR adito, vista l’estrema gravità ed urgenza, voglia disporre misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art.56 comma 1 C.P.A., sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato almeno fino alla trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio.
Per quanto sopra esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che
PIACCIA
All’On.le TAR adito annullare gli atti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 37 Ai sensi dell’art. 9 della l. 488/99, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.
Catania lì 20/02/2019
Avv. Andrea Ingiulla