Trascorsi i canonici 30 giorni senza esito, il cittadino che aveva richiesto alcuni atti si è rivolto al Tribunale di Messina
“Omissione o rifiuto d’atti d’ufficio”. Per questi reati, previsti dall’articolo 328 del Codice di procedura penale, il Comune di Francavilla di Sicilia è stato chiamato in causa in un esposto alla Procura della Repubblica di Messina, presentato in questi giorni da un cittadino francavillese. Il cittadino in questione aveva avanzato oltre un mese fa una richiesta di atti a cui gli uffici competenti non avrebbero mai dato seguito. Da qui il profilarsi del reato di omissione. Passati infruttuosamente i giorni previsti dalla normativa vigente, ossia trenta, non avendo ottenuto quanto richiesto né ottemperato ad una prima risposta che interrompesse i termini, il cittadino si è visto costretto a sporgere formale esposto alla magistratura inquirente per far ottemperare l’amministrazione comunale.
Nello specifico l’articolo 328 del codice penale regola i reati di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio. Mira a sanzionare l’inerzia dei pubblici uffici, nel momento in cui essi non rispondono alle richieste effettuate dai cittadini. La normativa in oggetto, inoltre, è applicabile sia ai pubblici ufficiali che ad ogni pubblico dipendente che si rifiuti od ometta di esercitare le sue mansioni.
L’omissione si configura a fronte di una mancata risposta, e non a fronte di un esplicito e diretto diniego. Questo reato è imputabile se, una volta trascorsi trenta giorni da una richiesta, non si abbia ottenuto alcuna risposta, né delle giustificazioni per il ritardo. In sostanza, il silenzio è omissione. Sarà adesso la magistratura ad individuare i responsabili della violazione che potrebbero configurarsi nella persona del primo cittadino, o nei responsabili del procedimento ovvero i funzionari.