La giustizia amministrativa dà ragione alla Regione Siciliana, negando la sospensiva del decreto che escludeva il comune dal contributo di 820 mila euro
La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale di Palermo ha respinto venerdì scorso la richiesta di sospensiva, avanzata dal Comune di Santa Maria di Licodia, del Decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti attraverso il quale la Regione Siciliana escludeva dal finanziamento, tra i tanti, il progetto di realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti, presentato dall’ente licodiese nello scorso mese di luglio. Il parere è chiaro: “il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe”. Il progetto escluso, dell’importo di 820 mila euro, avrebbe dovuto prevedere la realizzare ex novo di un centro comunale di raccolta rifiuti ubicato di fronte all’attuale area di contrada Buglio, ormai da anni in stato di abbandono.
Le motivazioni che avevano reso inammissibile l’istanza di finanziamento presentata alla Regione Siciliana erano la “mancanza dei requisiti di ammissibilità (piano di comunicazione)” e il “mancato raggiungimento del punteggio minimo (42/100)”.
Si legge nella sentenza che “a una prima sommaria cognizione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni juris”, ovvero è privo del requisito necessario per ottenere la tutela cautelare, il cui scopo è quello di evitare che il tempo necessario per l’accertamento di un diritto renda infruttuosa o tardiva la tutela del ricorrente attraverso un ricorso in via ordinaria.
Nello specifico il giudice indica che, in riferimento all’aspetto della mancanza del piano della comunicazione, la commissione valutatrice ha ritenuto generica l’indicazione contenuta nell’istanza di partecipazione al bando che prevedeva un “… servizio di volantinaggio presso le utenze …” e un’area informazioni sul “… sito web del Comune …”. In riferimento al mancato raggiungimento del punteggio minimo, sarebbero inoltre intervenuti diversi fattori che hanno precluso il finanziamento del progetto. Tra questi, in riferimento al criterio di ammissibilità previsto dall’avviso n.17585 S/5 del 13 aprile 2017 inerente “l’efficacia di intercettazione di flussi specifici di rifiuti urbani e assimilati e differenziati” che avrebbe dovuto attribuire fino a 10 punti, una omessa indicazione di modalità specifiche della raccolta, starebbero alla base della mancata attribuzione del punteggio per questa voce.
In riferimento al criterio di ammissibilità denominato “affidabilità del modello di gestione complessiva del ciclo dei rifiuti a livello di SRR/ ATO”, che avrebbe dovuto attribuire fino a 15 punti al progetto, il giudice spiega che “la circostanza che non è stato ancora individuato l’esecutore del servizio sembrerebbe giustificare la mancata attribuzione dei relativi punteggi”. Anche l “adeguatezza della strategia di informazione e sensibilizzazione alla R.D. nei confronti degli utenti” risulta essere carente. L’indicazione generica con riferimento a un “… servizio di volantinaggio presso le utenze …” e un’area informazioni sul “… sito web del Comune …” per il giudice giustificherebbe l’ulteriore assenza di massimo 5 punti attribuibili a questa voce. Infine, anche una non adeguata indicazione della “presenza di accordi che includono consorzi di filiera ove è previsto il conferimento della varie frazioni merceologiche”, valutabile fino a 10 punti, avrebbe portato la commissione valutatrice a non assegnare un punteggio pieno alla voce.