Il Governatore della Sicilia Nello Musumeci ha firmato una propria ordinanza attraverso la quale viene istituita la “zona rossa” per il comune di Santa Maria di Licodia a partire dal 25 marzo e fino al 6 aprile compreso . L’ordinanza è frutto della richiesta inoltrata alla Regione da parte dallo stesso sindaco Salvatore Mastroianni nella giornata di lunedì 22 marzo attraverso la quale segnalava la rapida impennata dei casi di positivi al Sars-Cov2 in paese soprattutto nell’ultima settimana. Oltre a Santa Maria di Licodia, in zona rossa sono finiti anche i comuni di Ribera, Serradifalco e Trabia.
Misure dunque più restrittive per tutti i cittadini licodiesi, che dovranno ridurre al minimo ogni spostamento. Adesso, si rimane in attesa di capire se verrà inviato sul territorio comunale anche l’esercito – così come richiesto dallo stesso sindaco – che dovrà occuparsi del presidio degli accessi al paese. La gestione dell’emergenza sarà gestita dal Centro Operativo Comunale che era stato attivato nella giornata di domenica scorsa.
Le misure restrittive previste dall’ordinanza regionale
a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.